STATO CIVILE – Denuncia di nascita all’USC

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Con la nascita si acquista la capacità giuridica (art. 1 Cod. Civ.). Il documento fondamentale che testimonia la nascita di una persona è il suo atto di nascita.


A chi è rivolto

Ai cittadini che devono dichiarare una nascita

Descrizione

CONTENUTO DELL'ATTO DI NASCITA

Art. 11 DPR 396/2000 (Contenuto degli atti)

  1. Gli atti dello stato civile, oltre a quanto è prescritto da altre particolari disposizioni, devono enunciare: il comune, il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti; le persone cui gli atti medesimi si riferiscono; i testimoni, ove richiesti; i documenti presentati dalle parti.

Art. 29 DPR 396/2000

Oltre ai dati indicati nell’art. 11, l’atto di nascita deve contenere le seguenti indicazioni:

  • Luogo, anno, mese, giorno e ora della nascita
  • Generalità, cittadinanza, residenza dei genitori legittimi, ovvero di coloro che rendono la dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale o hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati
  • Sesso del bambino e nome che gli viene imposto

In caso di parto plurimo (gemellare) deve essere fatta  menzione di tale circostanza  in ciascuno degli atti con indicazione dell’ordine di nascita.

Come fare

SOGGETTI LEGITTIMATI A RENDERE LA DICHIARAZIONE

Ai sensi dell’art. 30 comma 1 DPR 396/2000, la dichiarazione di nascita è resa:

  •  da uno dei genitori
  •  da un procuratore speciale (Le parti interessate possono farsi rappresentare da persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata, non autenticata - art. 12 comma 7 DPR 396/2000)
  •  dal medico, dall’ostetrica o da altra persona che  ha assistito al parto

rispettando l’eventuale volontà della madre di  NON  essere nominata.

Cosa serve

Ai fini della formazione dell’atto di nascita, il dichiarante deve rendere:

  • La dichiarazione all’ufficiale di stato civile, compilando apposito modello
  • L'ATTESTAZIONE DI AVVENUTA NASCITA, rilasciato dalla struttura in cui il neonato è nato, recante: o generalità della puerpera o indicazione del Comune, ospedale, casa di cura ecc. ove è avvenuta la nascita o giorno, ora della nascita e  sesso del bambino

Cosa si ottiene

Atto di Nascita

Procedure legate all'esito

-

Tempi e scadenze

TERMINI PER RENDERE LA DICHIARAZIONE DI NASCITA
  • Entro 10 giorni dalla nascita nel Comune di residenza dei genitori. Se i genitori risiedono in Comuni diversi, nel Comune di residenza della madre, salvo diverso accordo.
  • Entro 10 giorni dalla nascita presso il comune nel cui territorio  è avvenuta la nascita.
  • Entro 3 giorni presso la direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita (in tal caso la dichiarazione di nascita può contenere anche il riconoscimento contestuale di filiazione naturale e/o l’eventuale scelta (dei genitori) del comune presso cui trascrivere l’atto); la dichiarazione deve essere trasmessa, unitamente all’attestazione di nascita, IN ORIGINALE, all’u.s.c. del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, nel comune di residenza di essi. Tali documenti sono conservati agli atti dell’ufficio di s.c.

Casi Particolari

Se il parto è avvenuto senza l’assistenza di personale sanitario?
Il dichiarante dovrà esibire un’attestazione di constatazione di avvenuto parto o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000.
L’attestazione di nascita, formata sulla base dei documenti sanitari esistenti presso il centro di nascita, deve essere inviata al Comune in ORIGINALE.

In caso di figli naturali (ossia nati fuori dal matrimonio) devono essere presenti entrambi i genitori e entrambi devono sottoscrivere per garantire che la madre dia il proprio consenso al riconoscimento del figlio da parte del padre.

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Uffici che erogano il servizio

Ulteriori informazioni

 

L'Ufficiale dello Stato Civile redige l'atto di nascita e, insieme col dichiarante, lo sottoscrive.

 

IL COGNOME

FIGLIO LEGITTIMO assume il cognome PATERNO.

FIGLIO NATURALE (art. 262 cod. civ.):

  •  assume il cognome del genitore che per primo lo riconosce
  •  assume il cognome del padre in caso di riconoscimento contestuale di entrambi i genitori
  • se la filiazione nei confronti del padre è accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento materno, il figlio maggiorenne può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Se il figlio è minorenne la decisione spetta al Tribunale per i minorenni.

IL NOME

Al neonato non può essere imposto:

  • Lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi
  • Un cognome come nome
  • Nomi ridicoli o vergognosi

I NOMI STRANIERI imposti ai bambini italiani devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, comprese le lettere J, K, X, Y, W  e se possibile, coi segni diacritici propri dell’alfabeto della lingua d’origine.

Il nome deve corrispondere al sesso e può essere composto da massimo 3 elementi onomastici, anche separati. TUTTI SARANNO CERTIFICATI !!!

 

IMPOSIZIONE DI NOMI VIETATI. Se il dichiarante vuole imporre al bambino un nome vietato (in contrasto con il divieto posto dall’art. 34 c. 1 o in violazione delle indicazioni del comma 2) o non corrispondente al sesso, l’u.s.c. lo avverte del divieto. Se il dichiarante persiste nella determinazione, l’u.s.c. riceve la dichiarazione, forma l’atto ed informa il Procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. L'atto è comunque valido e produce effetti e il nome viene riportato in tutti i documenti, fino all’eventuale rettifica, quando il nome verrà variato in tutti gli atti e documenti.

 

IL RICONOSCIMENTO

Art. 250 cod. civ. - Il figlio naturale può essere riconosciuto, congiuntamente o separatamente dal PADRE e dalla MADRE (anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento).

QUANDO ?

  •    Prima della nascita
  •    In occasione della dichiarazione di nascita
  •    Dopo la nascita

Il riconoscimento non può essere fatto da genitori che NON abbiano compiuto 16 anni (art. 250 c. 5 cod. civ.).

 

Il riconoscimento è:

  •  un atto personale
  •  che non tollera condizioni o termini (art. 257 cod. civ.)
  •  è irrevocabile (art. 256 cod. civ.)
  •  se contenuto in un testamento ha effetto dalla morte del testatore.
  •  i suoi effetti sono retroattivi

Non è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui si trova la persona (art. 253 cod. civ.)

 

CONDIZIONI

Art. 250 cod. civ. – art 45 DPR 396/2000

  • Riconoscimento del figlio ultra16enne: non produce effetto senza il suo ASSENSO, anche se può ugualmente essere ricevuto dall’u.s.c.; del mancato assenso si fa menzione nell’atto di riconoscimento. Se l’assenso è manifestato successivamente, di esso è fatta annotazione nell’atto di riconoscimento iscritto.
  • Riconoscimento del figlio infra16enne: NON PUO’ avvenire e non può essere ricevuto senza il CONSENSO dell’altro genitore che ha già effettuato il riconoscimento.

Se il riconoscimento è contenuto in un testamento, la disciplina degli assensi e dei consensi si applica con riguardo al momento in cui si chiede l’annotazione del riconoscimento nell’atto di nascita

Il CONSENSO può essere manifestato:

  1. a) Anteriormente al riconoscimento:      1)  davanti ad un u.s.c.

                                                             2)  in un atto pubblico

                                                                  3)  in un testamento

  1. b) Contestualmente  al riconoscimento

Art. 45 DPR 396/2000  circ. n. 2/2001

Perché la prestazione del consenso anteriormente al riconoscimento dell’altro genitore non violi l’art. 258 c. 2 civ. (che vieta al genitore che effettua per primo il riconoscimento di dare notizie  relative all’altro genitore) il genitore che intende riconoscere il figlio per 2° deve manifestare preventivamente l’intento di riconoscere anche egli il detto figlio, dandone comunicazione al genitore che ha riconosciuto per primo, il quale potrà prestare il suo consenso.

 

SE IL CONSENSO E’ RIFIUTATO ?

  • In mancanza del consenso, se il riconoscimento risponde all’interesse del figlio, interviene il Tribunale con sentenza che tiene luogo del consenso mancante

FORMA DEL RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento può essere fatto:

  • nell’atto di nascita (dichiarazione con riconoscimento)
  • Con apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento:
  1. davanti ad un ufficiale di stato civile
  2. in un atto pubblico
  3. in un testamento

Il riconoscimento può farsi davanti a QUALSIASI ufficiale di stato civile

 

RICONOSCIMENTO DAVANTI ALL’ UFFICIALE DI STATO CIVILE

Art. 42 DPR 396/2000 - Chi intende riconoscere un figlio naturale davanti all’ u.s.c DEVE DIMOSTRARE CHE NULLA OSTA AL RICONOSCIMENTO ai sensi di legge.

Se il riconoscimento è fatto con atto distinto, posteriore alla nascita e la nascita è avvenuta in altro comune, l’u.s.c. deve acquisire direttamente la relativa documentazione ai sensi dell’art. 21 c. 2.

Se un riconoscimento da inserire nell’atto di nascita non è ammissibile, l’u.s.c. deve rifiutare di riceverlo (art. 7 DPR 396/2000), MA deve formare comunque l’atto di nascita (circ. Miacel n. 2/2001).

 

COGNOME DEL FIGLIO RICONOSCIUTO

Art. 262 cod. civ.

REGOLA GENERALE

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto

RICONOSCIMENTO CONTESTUALE

Il figlio assume il cognome del padre.

RICONOSCIMENTO PATERNO SUCCESSIVO A QUELLO MATERNO

Il figlio PUÒ assumere il cognome paterno, aggiungendolo o sostituendolo a quello materno. Tuttavia Se il figlio è minorenne la decisione circa l’assunzione del cognome paterno spetta al Tribunale dei minorenni.

RICONOSCIMENTO DI FIGLI NASCITURI

 

Art. 44 DPR 396/2000

Può essere fatto, oltre che dalla MADRE,  dal PADRE:

  •   o contestualmente a quello della gestante
  •   o dopo il riconoscimento di quest’ultima e la  prestazione del suo consenso (ex art. 250 c. 3 cod. civ.)

Si utilizzeranno le formule 112, 113 o 114.

L’u.s.c. che riceve tale dichiarazione ne rilascia d’ufficio una copia a chi la effettua; tale copia sarà prodotta in sede di denuncia di nascita.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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