Anagrafe – Abitare all’estero (AIRE)

  • Servizio attivo

Servizio dedicato all' Anagrafe - Abitare all'estero (AIRE) del Comune di pusiano


A chi è rivolto

L'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) è uno schedario nel quale sono iscritti i cittadini italiani che fissano all'estero la propria dimora per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi.

Come fare

Competenti alla regolare tenuta dell'A.I.R.E. sono i comuni italiani.
L'iscrizione nello schedario comporta, sussistendone i requisiti, anche il diritto all'iscrizione nelle liste elettorali.
Analogo schedario è tenuto dal Ministero dell'interno al quale i comuni interessati inviano tutti i dati necessari.
Non devono iscriversi coloro che intendono recarsi all'estero per un periodo inferiore ad un anno, i lavoratori stagionali, i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero.

Cosa serve

L'iscrizione nell' A.I.R.E. comporta l'automatica cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente tenuta dal comune italiano.

  • L'obbligo di iscrizione riguarda: i cittadini italiani che intendono trasferire la propria residenza, da un comune italiano all'estero, periodo superiore ad un anno; i cittadini italiani nati e residenti fuor dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia stata accertata dal competente consolato; coloro che acquistano la cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi.
  • Non sussiste l’obbligo di iscrizione per: Cittadini che si recano all’estero per un periodo inferiore all’anno; Cittadini che si trasferiscono all’estero per occupazioni stagionali; Dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, notificati alle Autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna del 1961 e 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari.

Cosa si ottiene

RILASCIO CERTIFICAZIONI
I certificati AIRE, nei quali sarà indicato l’indirizzo estero di residenza, vengono rilasciati direttamente all’interessato o a terza persona in possesso delle generalità dell’interessato.

RILASCIO CIE
Attualmente il rilascio della CIE è possibile solo presso il Consolato italiano nel Paese AIRE di iscrizione.

Procedure legate all'esito

L’iscrizionepresso il consolato nella cui circoscrizione si è fissata la dimora abituale.
L'eventuale dichiarazione resa presso il comune italiano di residenza deve essere ripetuta, sempre entro novanta giorni, presso il consolato. Se, dopo la dichiarazione presso il comune, l'interessato non si reca successivamente presso il consolato, il provvedimento resta sospeso per un anno e decorso tale termine viene cancellato per irreperibilità.

La cancellazionepresso il comune dove il cittadino fissa la sua residenza in Italia.
Si deve usare il modello: Modello ministeriale di dichiarazione di residenza.

Sempre entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento al consolato deve essere comunicato:
  • ll trasferimento della propria abitazione o residenza;
  • le nascita dei figli;
  • i matrimoni;
  • le morti;
  • la perdita della cittadinanza italiana.
Il consolato provvederà all'inoltro al comune italiano delle informazioni e degli atti di stato civile.

Tempi e scadenze

L'iscrizione deve essere richiesta entro novanta giorni dal trasferimento all'estero.
La cancellazione entro 20 giorni dal rientro in Italia.

Accedi al servizio

contatta l'ufficio per maggiori informazioni:

Ulteriori informazioni

I cittadini, cancellati dall'anagrafe della popolazione residente e iscritti all’AIRE, rimangono iscritti nelle liste elettorali del Comune di ultima residenza.
In occasione delle elezioni politiche, potranno esprimere il proprio voto all’estero per corrispondenza; a questo scopo riceveranno il plico elettorale dal Consolato competente per la città di residenza.
Per le elezioni amministrative e referendarie, verrà inviata al loro indirizzo estero una cartolina-avviso che consentirà di rientrare in Italia per votare.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile


Argomenti:

Pagina aggiornata il 08/04/2024

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