A chi è rivolto
A tutti i cittadini
Descrizione
La legge prevede un termine di 20 giorni dall’inizio della nuova dimora abituale per compiere le prescritte dichiarazioni.
Il cittadino preveniente da altro comune italiano non dovrà compiere alcuna dichiarazione presso il Comune di provenienza: sarà l'Ufficio Anagrafe del Comune di nuova residenza a provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione.
Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni ostative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.
Come fare
I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune) con le seguenti modalità alternative:
- allo sportello comunale: da lunedì a venerdì dalle 11:00 alle 12:45; il sabato dalle 11:00 alle 12:00
- per raccomandata, indirizzata al COMUNE DI PUSIANO – VIA MAZZINI 39 – 22030 PUSIANO (CO)
- EMAIL: servizi.demografici@comune.pusiano.co.it
- PEC: comune.pusiano@pec.regione.lombardia.it
- sottoscrizione del dichiarante con firma digitale;
- identificazione del dichiarante attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- CITTADINI EXTRACOMUNITARI Allegato A
- CITTADINI COMUNITARI Allegato B
- CITTADINI COMUNITARI TABELLA RISORSE ECONOMICHE ANNO 2024
Cosa serve
Ai fini della compilazione della dichiarazione di residenza, si precisa che:
- Agli effetti anagrafici, persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune costituiscono una famiglia anagrafica, la quale può essere costituita anche da una sola persona;
- I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche devono chiarire se nell’abitazione sita all'indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse;
- Persone o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo a distinte famiglie anagrafiche (distinti “nuclei familiari”) SOLO se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli (es. badante coabitante con la famiglia della persona assistita);
- La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.
- Contestualmente alla dichiarazione di residenza, bisogna compilare il modulo della Tassa Rifiuti (TARI)
Cosa si ottiene
Cambio residenza in Tempo reale
Procedure legate all'esito
Nei due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia limitatamente alle informazioni "documentate/dichiarate" e la carta d’identità se quella precedente fosse scaduta o in via di scadenza.
Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro ulteriori 5 giorni lavorativi il Comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante.
Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni ed anche, se il soggetto ne è privo o necessita di rinnovarla, la carta di identità.
Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede tramite il Corpo di Polizia Locale all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.
In caso di accertamento negativo sarà inviata una comunicazione di preavviso di diniego, dando all'interessato l’opportunità di chiarire la propria posizione.
Dal momento di presentazione delle osservazioni (o da un periodo di 10 giorni dalla notifica del preavviso) decorreranno ulteriori 45 giorni. In caso in cui si confermasse l’insussistenza dei requisiti della dimora abituale, il soggetto sarà ripristinato nella posizione anagrafica precedente; tale situazione sarà, inoltre verbalizzata alle competenti autorità di pubblica sicurezza ed eventualmente alla Procura della Repubblica, per le possibili responsabilità amministrative e penali per dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). Il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici nel frattempo conseguiti.
Tempi e scadenze
La legge prevede un termine di 20 giorni dall’inizio della nuova dimora abituale per compiere le prescritte dichiarazioni.
Casi Particolari
Il registro della popolazione temporanea è un particolare tipo di registro che permette, a chi non ha ancora deciso di stabilirsi definitivamente, di segnalare la propria situazione al Comune in cui ha fissato temporaneamente la propria dimora.La dimora temporanea è infatti la permanenza in un luogo, solo per un certo periodo di tempo (massimo un anno), per motivi di studio, lavoro, salute o famiglia. Questo tipo di richiesta serve per evitare che il Comune di effettiva residenza cancelli l'interessato dalla propria anagrafe durante il periodo di assenza. L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223) può essere richiesta da:
- cittadini italiani residenti in altro Comune italiano che dimorino da almeno 4 mesi
- cittadini extracomunitari residenti all'estero o in altro Comune italiano che dimorino da almeno 4 mesi
- cittadini dell'Unione europea, residenti all'estero o in altro Comune italiano, che dimorino da almeno 3 mesi.
N.B Quando la permanenza supera i 12 mesi, il cittadino non può essere più considerato temporaneo e deve quindi chiedere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente o sarà iscritto d’ufficio a seguito accertamenti.L'iscrizione temporanea nel registro della popolazione non consente il rilascio di certificati: questi devono infatti essere richiesti al Comune di effettiva residenza. Può essere però rilasciata un’attestazione in cui si dichiara l’iscrizione in questo registro. L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato, dopo i necessari accertamenti, come previsto dall'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223. Può essere richiesta anche per altri eventuali componenti del proprio nucleo familiare.
DICHIARAZIONE DI IRREPERIBILITA’
Nel caso in cui un cittadino intenda dichiarare l'irreperibilità di un soggetto residente ad un dato indirizzo, è necessario compilare e firmare il modello (dichiarazione di irreperibilità), barrando il punto 3 ed allegando la fotocopia di un documento di identità.
A seguito della ricezione di questa dichiarazione verranno disposti accertamenti intervallati; se gli stessi confermeranno l'assenza dell'interessato dall'indirizzo, si procederà alla sua cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità.
Quanto costa
I servizi descritti sono gratuiti
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Ulteriori informazioni
Il domicilio, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi: il domicilio può non coincidere con la residenza.
La scelta del domicilio non segue nessuna formalità e pertanto non è prevista alcuna registrazione pubblica di domicilio. Di conseguenza il domicilio non è certificabile.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
- Legge 7 agosto 1990, n. 241
- Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 5 (“residenza in tempo reale”)
- Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella Legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 5 (“antiabusivismo”)
- DPR 126/2015 – Nuovo regolamento anagrafico
Condizioni di servizio
Contatti
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- STATO CIVILE - Libretto di famiglia internazionale
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