A chi è rivolto
A tutti i cittadini
Come fare
La legge nazionale n. 76/2016 prevede la disciplina delle convivenze di fatto (art.1, cc. 36 - 67). La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Genova, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui gli stessi non siano già residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi a un qualsiasi sportello anagrafico per effettuare le dichiarazioni.
Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:
- forma scritta
- atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Il contratto reca l’identificazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti il contratto stesso e può contenere:
- l’indicazione della residenza
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo
- il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza)
Il contratto è nullo:
- in presenta di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza
- in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale)
- se una delle parti è minorenne
- se una delle parti è interdetta giudizialmente
- in caso di condanna per il delitto di cui all’art. 88 C.C. Omicidio consumato o tentato sul coniuge.
Il contratto si risolve in caso di:
- accordo delle parti - in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio; il professionista che ha ricevuto la dichiarazione deve notificare l’atto all’ufficiale d’anagrafe
- recesso unilaterale - il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all’altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione. Il professionista che ha ricevuto la dichiarazione deve notificare l’atto all’ufficiale d’anagrafe
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona - in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza
- morte di uno dei contraenti - il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della risoluzione del contratto all’ufficiale d’anagrafe.
Cosa serve
Presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi gli interessati unitamente alle copie dei documenti di identità. Il modulo può essere presentato anche un solo componente della convivenza di fatto purché in possesso di fotocopia del documento d'identità del componente assente.
La dichiarazione può essere:
- consegnata allo sportello comunale negli orari di apertura al pubblico;
- trasmessa tramite email/pec : servizi.demografici@comune.pusiano.co.it / comune.pusiano@pec.regione.lombardia.it. In questo caso la sottoscrizione dei dichiaranti dovrà avvenire tramite firma digitale;
Cosa si ottiene
il Contratto di Convivenza
Procedure legate all'esito
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.
Per le coppie già iscritte al Registro delle Unioni Civili del Comune di Castelmarte occorre manifestare nuovamente la volontà in applicazione della legge 76/16 e quindi seguire la procedura indicata.
La cancellazione può avvenire in questi casi:
- d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Genova o in caso di matrimonio e unione civile di uno o entrambi i componenti
- su richiesta, se vengono meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o entrambi le parti).
Tempi e scadenze
non vi sono scadenze.
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Ulteriori informazioni
In base alla disciplina i conviventi di fatto hanno i diritti:
- inerenti alla casa di abitazione (art. 1 - cc. da 42 a 45)
- di successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 - c. 44)
- di inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (art. 1 - c. 45)
- del convivente nell’attività di impresa (art. 1 - c. 46)
- ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 - cc. 47 e 48)
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 - c. 49) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 - c. 38)
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 - c. 39)
- ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 - cc. 40 e 41)
- spettanti al coniuge nei casi previsti dall’Ordinamento penitenziario (art. 1 - c. 38).
- Dell’esistenza della convivenza di fatto viene rilasciata apposita certificazione anagrafica.
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