STATO CIVILE – Separazione, Divorzio, Modifica condizioni innanzi all’USC
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Servizio attivo
Indicazioni per la comunicazione di volontà di separazione consensuale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio oppure di volontà di modifica dei precedenti accordi di separazione o divorzio presso gli Uffici Comunali.
A chi è rivolto
A una coppia sposata che vuole concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Come fare
La richiesta può essere presentata presso:
- il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
- il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
Cosa serve
I richiedenti devono avere:
- Documento d'identità
- MODULO DI COMUNICAZIONE DATI
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA
Cosa si ottiene
Si ottiene l'accordo di separazione redatto dall’Ufficio di Stato Civile.
Procedure legate all'esito
L’Ufficiale di Stato Civile rilascerà alle parti (a mano o mezzo mail/PEC) l’estratto dell’atto di matrimonio con la relativa annotazione o copia integrale dell’accordo confermato
Tempi e scadenze
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, nel giorno concordato con l’Ufficio di Stato Civile, i coniugi devono presentarsi per rendere all’Ufficiale di Stato Civile un’ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo.
FASE PRELIMINARE: CONFERIMENTO DATI E ACQUISIZIONE DOCUMENTI
I coniugi, o uno solo di essi, deve presentarsi all’Ufficio di Stato Civile per comunicare l’intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Per consentire all’Ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili: il MODULO DI COMUNICAZIONE DATI la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA entrambi disponibili nella sezione Allegati. Prima della compilazione dei moduli è necessario che i coniugi abbiano letto attentamente l’Informativa per i coniugi, anch’essa disponibile nella sottostante sezione Allegati. Entrambi i moduli possono essere: consegnati allo sportello comunale negli orari di apertura al pubblico; trasmessi per via telematica: email servizi.demografici@comune.pusiano.co.it PEC comune.pusiano@pec.regione.lombardia.it. La trasmissione telematica è consentita mediante una delle seguenti modalità: sottoscrizione del dichiarante con firma digitale; identificazione del dichiarante attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; trasmessi per raccomandata, indirizzata al COMUNE DI PUSIANO – VIA G. MAZZINI 39 – 22030 PUSIANO (CO) per fax, al numero 031 655142 Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità. L’Ufficiale di Stato Civile provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra Pubblica Amministrazione Italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge. Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l’Ufficio di Stato Civile stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati a cura dell’Ufficio stesso. In tale data i coniugi devono provvedere al pagamento del diritto fisso pari a € 16,00.
1° FASE: REDAZIONE DELL’ACCORDO
Entrambi i coniugi devono presentarsi all’Ufficio di Stato Civile con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo davanti all’Ufficiale di Stato Civile. La dichiarazione è resa personalmente: l’Avvocato – eventualmente presente – non può sostituire la/e parte/i. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido. Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto. Nella medesima data, i coniugi concordano con l’Ufficiale di Stato Civile la data di ulteriore comparizione per la conferma dell’accordo. Tale data è pure riportata nell’atto redatto dall’Ufficiale di Stato Civile e non è rinviabile.
2° FASE: CONFERMA DELL’ACCORDO
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, nel giorno concordato con l’Ufficio di Stato Civile, i coniugi devono presentarsi per rendere all’Ufficiale di Stato Civile un’ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete. Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso. Se le parti non compaiono nella data stabilita, l’accordo non avrà valore e l’iter dovrà essere ripetuto dal principio.
3° FASE: ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
L’Ufficiale di Stato Civile rilascerà alle parti (a mano o mezzo mail/PEC) l’estratto dell’atto di matrimonio con la relativa annotazione o copia integrale dell’accordo confermato. Qualora pendesse un procedimento innanzi all’Autorità giudiziaria, l’Ufficiale di Stato Civile provvederà inoltre a dare comunicazione dell’esistenza dell’accordo alla competente Autorità giudiziaria.
Quanto costa
All’atto della conclusione dell’accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari ad € 16,00, per mezzo bollettino postale consegnato dall’Ufficio di Stato Civile.
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Uffici che erogano il servizio
Vincoli
La coppia non deve avere:
- figli minori
- figli maggiorenni incapaci
- figli portatori di handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992)
- figli economicamente non autosufficienti.
N.B. I limiti suddetti non sussistono se i figli sono di uno solo dei coniugi (Circolare n. 6/2015).
Inoltre, l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L’accordo può prevedere l’obbligo in capo a uno dei coniugi di corrispondere all’altro un assegno periodico (Circolare n. 6/2015).
Ulteriori informazioni
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L. n. 162 del 10/11/2014 - Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.
D.M. del 27 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 “Tenuta dei registri dello Stato Civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”;
D.P.R. n. 396 del 03/11/2000 – “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127” e circolari integrative.
Condizioni di servizio
Contatti
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