Anagrafe – Autocertificazioni (Dichiarazioni sostitutive di certificazione)

  • Servizio attivo

Autocertificazioni (Dichiarazioni sostitutive di certificazione)


A chi è rivolto

A tutti i cittadini.

Descrizione

Trattasi della dichiarazione, prevista dall’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sostituisce la produzione di certificati verso le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e i privati che vi consentono.
La mancata accettazione dell’autocertificazione da parte dei soggetti tenuti a farlo costituisce una violazione dei doveri d'ufficio.
Con la modifica apportata dall'art. 30 bis Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") all'art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020) anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertifcazioni.
La legge permette al cittadino di comprovare determinati fatti, stati o qualità personali attraverso dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione e a chi fornisce pubblici servizi, al posto delle normali certificazioni. L'autocertificazione sostituisce queste certificazioni.
Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con autocertificazione.
Le Amministrazioni effettuano controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni.
In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria e decade da eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.

COSA E’ POSSIBILE AUTOCERTIFICARE
Ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, è possibile autocertificare: Dati anagrafici e di stato civile
  • data e luogo di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti politici e civili
  • stato civile (stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero)
  • esistenza in vita
  • nascita del figlio
  • decesso coniuge, genitore, ascendente o discendente (nonno, figlio, nipote...)
  • stato di famiglia
  • annotazioni contenute nei registri di stato civile
  • separazione o comunione dei beni
  • titolo di studio
  • qualifica professionale
  • esami sostenuti
  • titolo di specializzazione
  • titolo di abilitazione
  • titolo di aggiornamento
  • titolo di qualificazione tecnica
  • titolo di formazione
 Situazione economica - fiscale - reddituale
  • reddito
  • situazione economica
  • assolvimento obblighi contributivi
  • possesso e numero del codice fiscale e/o di partita IVA
  • altri dati contenuti nell'anagrafe tributaria
  • qualità di vivenza a carico.
Posizione giuridica
  • qualità di legale rappresentante o tutore o curatore
  • non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
  • che riguardano misure di prevenzione
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato
  • domanda di concordato.
Altri dati
  • appartenenza a ordini professionali
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni
  • posizione agli effetti degli obblighi militari
  • stato di disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria di pensione
  • qualità di casalinga
  • qualità di studente
  • iscrizione ad associazioni o formazioni sociali.

L'esibizione di un documento d'identità o di riconoscimento (ad esempio carta d'identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione etc.) a seconda dei dati che contiene sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.

Non è possibile l'autocertificazione per:

  • medici;
  • sanitari;
  • veterinari;
  • di origine;
  • di conformità CE;
  • di marchi e brevetti.

Come fare

Per l'autocertificazione la firma non va autenticata: è sufficiente scrivere una dichiarazione in carta semplice firmata dall'interessato/a, senza marca da bollo.
La dichiarazione firmata può essere:

  • consegnata dall'interessato

  • consegnata da persona diversa dal dichiarante con fotocopia del documento di identità del dichiarante;

  • spedita per posta/mail/pec con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante;

L'autocertificazione può essere prodotta da:
  • cittadini italiani e dell'Unione Europea;
  • cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili in Italia da parte di soggetti pubblici;
  • cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materie per le quali esiste una convenzione fra il loro paese di origine e l'Italia;
  • legale rappresentante o procuratore: per le persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, comitati e associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea.

Cosa serve

Per attivare il servizio bisogna prima compilare il modulo on line oppure stampare e compilare il modulo cartaceo, che trovate nella sezione documenti di questa pagina, e successivamente consegnarlo al responsabile del procedimento.

  • Modello di autocertificazione compilato e firmato dal dichiarante

Cosa si ottiene

La legge permette al cittadino di comprovare determinati fatti, stati o qualità personali attraverso dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione e a chi fornisce pubblici servizi, al posto delle normali certificazioni. L'autocertificazione sostituisce queste certificazioni.
Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con autocertificazione.

Procedure legate all'esito

Salvo nel rapporto con l’autorità giudiziaria e per i certificati necessari per l’attribuzione della cittadinanza, è espressamente vietato alle amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi richiedere certificati al posto dell'autocertificazione.
Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di servizi pubblici (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto, l'ufficio anagrafe può rilasciare esclusivamente certificati ad uso privato.

SANZIONI
In caso di dichiarazione mendace, il cittadino incorre in sanzioni penali e perde gli eventuali benefici ottenuti sulla base di esse. Le amministrazioni hanno l'obbligo di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Quindi si deve compilare il documento con esattezza, a propria esclusiva responsabilità.

Tempi e scadenze

non vi sono scadenze.

Accedi al servizio

contatta l'ufficio per maggiori informazioni:

Ulteriori informazioni

ANPR E AUTOCERTIFICAZIONI
Con il subentro del Comune di Pusiano in ANPR, ogni cittadino residente potrà:

  1. RICHIEDERE UN CERTIFICATO DI ANAGRAFE IN QUALSIASI COMUNE ITALIANO; I certificati di anagrafe di cui sopra sono i seguenti: Stato di Famiglia, Residenza, Cittadinanza, Stato Civile, Esistenza in vita;
  2. CONSULTARE I PROPRI DATI ANAGRAFICI E QUELLI DELLA PROPRIA FAMIGLIA.

COME FARE PER CONSULTARE I PROPRI DATI ANAGRAFICI?

Per consultare i propri dati anagrafici, il cittadino dovrà seguire i passaggi di seguito riportati:

  1. collegarsi al sito www.anpr.interno.it
  2. nell’area “Cittadini”, cliccare su “Accedi”
  3. Selezionare la modalità di accesso a scelta tra: SPID, CIE, CNS (in quest’ultimo caso meglio utilizzare il browser Internet Explorer) → si apre quindi una schermata nella quale è possibile:
    • CONSULTARE I PROPRI dati relativi a: Generalità, Stato Civile, Cittadinanza, Carta Identità, Famiglia Anagrafica, Residenza/Altri Recapiti
    • STAMPARE AUTOCERTIFICAZIONI – singole o cumulative – di: Nascita, Famiglia Anagrafica, Stato Civile, Residenza, Cittadinanza, Esistenza in vita
Nei seguenti casi particolari le dichiarazioni debbono essere prodotte da altri soggetti:
  • minori: chi esercita la responsabilità genitoriale;
  • interdetti: il tutore;
  • inabilitati e minori emancipati: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
  • chi non sa o non può firmare: la dichiarazione va resa davanti a un pubblico ufficiale;
  • chi si trova in condizioni di temporaneo impedimento per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima di aprile 2001, un nome composto da più elementi, anche se separati tra di loro, può richiedere, una sola volta, all’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante, o, all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli ufficiali di stato civile e di anagrafe. Non è ammessa l’alterazione dell’ordine dei vari elementi né l’indicazione del solo secondo o terzo nome.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Documenti

AUTOCERTIFICAZIONE - LUOGO E DATA DI MORTE

Autocertificazione - luogo e data di morte

AUTOCERTIFICAZIONE - LUOGO E DATA DI NASCITA

Autocertificazione - luogo e data di nascita

AUTOCERTIFICAZIONE - MODELLO LIBERO

Autocertificazione con modello libero e precompilato

AUTOCERTIFICAZIONE - OBBLIGHI MILITARI

Autocertificazione - obblighi militari

AUTOCERTIFICAZIONE - RESIDENZA STORICA

Autocertificazione - Residenza storica

AUTOCERTIFICAZIONE - STATO DI FAMIGLIA

Autocertificazione - stato di famiglia


Argomenti:

Pagina aggiornata il 28/10/2024

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