In primo piano:
I.M.U. - Imposta Municipale Propria
Dal 01/01/2012 non esiste più l’ICI e le norme che la riguardano non possono ritenersi applicabili alla nuova imposta.
Il nuovo tributo (I.M.U.) avrà un periodo di applicazione sperimentale dal 01/01/2012 al 31/12/2014, successivamente a partire dal 01/01/2015 l’imposta entrerà a regime con possibili modificazioni.
L'imposta municipale è applicata sulla prima casa e su tutti gli immobili.
Si può pagare in due rate presso gli Istituti di Credito e Poste Italiane esclusivamente mediante modello F24 (il codice catastale del Comune di Pusiano è: H094).
Il pagamento dell'acconto scade il 18 giugno (il 16 cade di sabato) e deve essere determinato sulla base delle aliquote e detrazioni di legge.
Entro il 17 dicembre (il 16 cade di domenica) i contribuenti dovranno effettuare il pagamento a conguaglio dell'imposta dovuta sulle base delle decisioni che adotteranno i comuni nei termini di Legge.
Solo per le abitazioni principali (e pertinenze) il pagamento potrà essere effettuato in tre rate:
il 33% entro il 18 giugno 2012
il 33% entro il 17 settembre 2012
il saldo, con l'eventuale conguaglio, si dovrà versare entro il 17 dicembre 2012.
Presupposto d’imposta
Possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) a qualsiasi uso destinati, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
Chi deve pagare
L’imposta municipale propria (I.M.U.) è dovuta dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio del Comune, ovvero dai titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie, dai locatari di contratti di leasing di beni immobili, dai concessionari di aree demaniali.
Aliquote IMU anno 2012
il Consiglio Comunale non h ancora provveduto alla determinazione delle aliquote.
Pertanto il versamento dell’acconto di giugno dovrà essere calcolato con le aliquote stabilite base previste dalla normativa nazionale IMU, per poi effettuare il conguaglio (a dicembre) sulla base delle aliquote che saranno deliberate dal Comune, che sono le seguenti
- Abitazione principale e relative pertinenze 0,40%
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/93 0,20%
- Altri fabbricati 0,76%
- Aree fabbricabili 0,76%
- Terreni agricoli 0,76%
Quota statale
E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l’aliquota di base a tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. Tale quota deve essere versato allo Stato contestualmente a quella comunale.
Calcolo dell’IMU
L’imposta si determina applicando alla base imponibile l’aliquota corrispondente.
Per determinare la base imponibile si veda il punto successivo.
Periodo di imposta:
l’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso (il mese durante il quale il periodo di possesso si è protratto per almeno 15 giorni si calcola per intero).
Base imponibile
Per determinare la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, occorre moltiplicare la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;-
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per il calcolo del valore delle aree fabbricabili si rimanda alla deliberazione G.C. 56 del 27/10/2011 recante “determinazione valori aree edificabili a seguito di approvazione P.G.T.” pubblicata qui a fianco con il relatio allegato.
Per i terreni agricoli, il valore imponibile è determinato moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130.
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
Detrazione di imposta per l’abitazione principale
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.
Tale detrazione si rapporta al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione, e si estende alle relative pertinenze per la parte residua.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Dichiarazioni di variazione
Ad oggi si è in attesa di un provvedimento legislativo che disciplini le modalità per la presentazione della dichiarazione di variazione.
Regolamento IMU
Il Comune ha adottato, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/03/2012, il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), pubblicato qui a fianco.
Ogni modifica alle presenti informazioni
verrà prontamente pubblicata su questa pagina del Sito Comunale.