Sono aziende alberghiere le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.
Le aziende alberghiere si distinguono in:
1. alberghi o hotel: offrono alloggio prevalentemente in camere;
2. residenze turistico alberghiere: offrono alloggio prevalentemente in unità abitative ed eventuale capacità residuale in camere;
3. alberghi diffusi: i servizi di ricevimento e accoglienza sono centralizzati, mentre gli altri servizi, le sale comuni, il ristorante e le camere o alloggi sono dislocati in uno o più edifici separati;
4. condhotel: alberghi composti da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale.
Fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti di cui all’art 37 della legge “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” (l.r. 27/2015), resta vigente il regolamento 5/2009 per quanto attiene alle tipologie 1) e 2).
STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE
Le aziende non alberghiere si distinguono in:
1. case per ferie: strutture attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite da enti, associazioni e fondazioni operanti senza fine di lucro, cui possono accedere solo i dipendenti delle stesse e i loro familiari;
2. ostelli per la gioventù: strutture attrezzate per il soggiorno, prevalentemente di giovani, di competenza della Direzione Sport e politiche per i Giovani di Regione Lombardia;
3. foresterie lombarde: strutture gestite in forma imprenditoriale che forniscono alloggio ed eventualmente servizi complementari, compresa alimenti e bevande, in non più di 6 camere con un massimo di 14 posti letto;
4. locande: strutture ricettive complementari all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, esercitate in non più di 6 camere con un massimo di 14 posti letto;
5. case e appartamenti per vacanze: strutture che forniscono alloggio ed eventualmente servizi complementari in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocato in un unico complesso o in più complessi immobiliari;
6. bed & breakfast: attività a conduzione familiare svolta in maniera non continuativa, per la fornitura di alloggio e prima colazione in non più di 4 camere con un massimo di 12 posti letto;
7. rifugi e bivacchi: di competenza della Direzione Sport e politiche per i Giovani di Regione Lombardia;
8. strutture all’aria aperta: comprendono campeggi (ospitalità offerta prevalentemente in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti), villaggi turistici (ospitalità offerta prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili) e aree di sosta (esercizi riservati esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati, con piazzole dotate dei servizi di alimentazione elettrica e di scarico delle acque reflue).
La Giunta Regionale ha approvato:
– Regolamento regionale 5 agosto 2016 n. 7 “Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico – sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)” pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 27 del 08 luglio 2017.
– Regolamento regionale 19 gennaio 2018 – n. 3 “Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all’aria aperta in attuazione dell’articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»” pubblicato sul BURL Supplemento n. 4 – Martedì 23 gennaio 2018.
– D.g.r. 28 giugno 2018, n. 280, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia S.O. n. 27 del 3 luglio 2018, è stato disciplinato il codice identificativo di riferimento (CIR) ai sensi dell’articolo 38 comma 8 bis della Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”.
Fino all’entrata in vigore di nuovo regolamento resta vigente il regolamento Regionale 14 febbraio 2011, n. 2 “Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell’articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)” pubblicato sul BURL n. 7, supplemento del 18 Febbraio 2011. (Gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 relativi alla tipologia ostelli per la gioventù sono stati abrogati con l’approvazione del r.r. 7/2016)
Con D.g.r. n. 6117, del 16 gennaio 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 4 del 23 gennaio 2017, sono stati approvati i contrassegni identificativi delle strutture ricettive non alberghiere (ostelli, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici)
Pagina aggiornata il 14/06/2023